La normativa sulle linee vita

La linee vita sono dispositivi anticaduta che permettono, con una serie di ancoraggi posti in quota, di agganciare in sicurezza gli operatori che stanno lavorando in quota per esempio al montaggio di edifici prefabbricati o alla manutenzione di coperti.

Questi dispositivi di sicurezza evitano le cadute dall’alto, che secondo l’INAIL rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali sul posto di lavoro.

L’ancoraggio delle linee vita fornisce al lavoratore massima libertà di movimento orizzontale, ma sicurezza grazie ad imbracature ancorate.

La norma nazionale che contiene i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro utilizzate per lavori temporanei come ponteggi, scale portatili a pioli, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è il Decreto Legislativo n. 235 del 8 luglio 2003.

All’ “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” ha fatto poi seguito qualche anno più tardi il Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81).

In particolare, nell’Articolo 115 si fa riferimento direttamente ai “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”.

 

Citando testualmente il testo originale:

 

  1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

 

  1. Comma abrogato dall’art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

 

  1. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

 

  1. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

 

(Fonte: Governo Italiano)

 

La legge italiana oggi richiede la messa in sicurezza contro le cadute dall’alto a tutela dei lavoratori.

Le Regioni, sensibilizzate dall’argomento, nel tempo hanno promulgato leggi che impongono l’installazione di linee vita sugli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti e sulle nuove costruzioni.

In questo modo questi dispositivi diventano una soluzione efficace quando si devono eseguire dei lavori sui tetti, per interventi di manutenzione su impianti industriali, edifici civili, o in caso di coperture fotovoltaiche.

La Regione Emilia Romagna nel 2015 ha deliberato l’ “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2, dell’art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20” che ha stabilito indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare, fornendo un riferimento tecnico normativo da realizzare su edifici pubblici e privati.

Per chi necessita di linee vita, in tutto il territorio nazionale, al di là delle prese di posizione delle varie Regioni, la documentazione da produrre è la medesima.

Si deve quindi produrre tutto ciò che prende in considerazione le figure in gioco quali PROGETTISTA (elaborato tecnico di copertura e relazione di calcolo di verifica degli ancoraggi), PRODUTTORE (manuale d’uso del prodotto installato completo di programma di manutenzione, dichiarazione di conformità del prodotto) e INSTALLATORE (dichiarazione di corretto montaggio e di esecuzione del test di verifica della resistenza del fissaggio).

 

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