Bonus amianto prorogato anche per 2020
Con la proroga nella Legge di Bilancio 2020 il Governo sta prorogando il bonus per la riqualificazione energetica per un altro anno.
L’obiettivo è quello di allargare la platea dei soggetti beneficiari e ampliare il vasto campo degli interventi, andando dai lavori di messa in sicurezza dei giardini condominiali alla rimozione dell’amianto dai tetti, oltre a nuove detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e riqualificazione energetica.
Inoltre, con il Decreto FER 2018-2020, il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ha previsto un ulteriore premio per chi, installando un impianto fotovoltaico, sostituisce la vecchia copertura in amianto-eternit.
Tale bonus fotovoltaico 2019 per chi rimuove amianto, prevede un premio di 12 euro per ogni MWh di energia prodotta dal tetto fotovoltaico (compresa anche quella auto-consumata), che vanno poi sommati al premio economico ricevuto per la produzione di energia da fonte fotovoltaica.
Tuttavia, il tutto non è cumulabile con gli altri bonus eventualmente già percepiti per la rimozione dell’amianto.
Bonus amianto: i dettagli
Il “bonus amianto” è una agevolazione (prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente e pubblicato il 17 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale) che consente a tutti i titolari di redditi d’impresa di ottenere un credito d’imposta fissato al 50% sui costi dei lavori di bonifica e smaltimento amianto su beni e strutture nello Stato.
L’agevolazione per la rimozione dell’amianto, viene suddivisa in 3 quote annuali, a favore di imprenditori che realizzano interventi di bonifica dell’amianto-eternit su beni e strutture produttive.
Per godere di tale incentivo, l’importo dei lavori non deve essere inferiore ai 20mila euro e non superare i 400mila euro.
Quali sono le spese ammesse?
Le spese ammesse al credito d’imposta del 50% sono:
• Spese per la rimozione amianto/eternit
• Spese per lo smaltimento dell’amianto/eternit
Il bonus amianto viene riconosciuto in sintesi per la rimozione e smaltimento di:
• Lastre di amianto piane o ondulate
• Coperture in eternit
• Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto
• Sistemi di coibentazione industriale in amianto
• Coperture e manufatti di beni e strutture produttive
Inoltre, sono ammesse al credito d’imposta, seppure con delle limitazioni, anche le spese di consulenza professionale effettuata per smaltire l’amianto.
Tali perizie fruiscono di uno sconto fino al 10% per un importo massimo di 10 mila euro totali.
Invece le spese che non rientrano nel bonus amianto sono quelle sostenute per gli interventi successivi alla bonifica amianto, come ad esempio il rifacimento delle coperture.
Tali spese, però, possono a loro volta rientrare in altre detrazioni fiscali 2019 (come ad esempio la Detrazione Ecobonus del 65% se si procede poi con l’isolamento della copertura su cui è stato rimosso l’amianto ed altre…)
Chi può usufruire del bonus?
In base al Dm 15 giugno 2016 il credito per la rimozione amianto – eternit e smaltimento amianto spetta a tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile e dalla natura giuridica.
Come ottenere gli incentivi per lo smaltimento amianto?
Per accedere a tale bonus, i lavori di rimozione e smaltimento devono essere effettuati nel corso del 2017/2018/2019, la domanda va presentata al Ministero dell’Ambiente, che, entro 90 giorni, darà risposta, comunicando l’importo spettante.
L’agevolazione introdotta dal Dm 15 giugno 2016 in vigore dal 17 ottobre, prevede che il credito d’imposta al 50% possa essere ripartito in massimo 3 quote annuali di pari importo (non rilevanti ai fini Ires e Irap).
Documentazione necessaria
Al Ministero andrà fornito:
- costo complessivo dei lavori
- ammontare delle singole spese e del credito d’imposta richiesto
- dichiarazione di non aver già goduto di altre agevolazioni per le stesse voci di spesa
- piano di lavoro (presentato all’Ausl competente) di ciascuna bonifica amianto
- comunicazione fine lavori alla Ausl, con relativa documentazione attestante l’avvenuto smaltimento dell’amianto in discarica autorizzata e l’eventuale certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dall’Azienda Sanitaria Locale
- documenti fiscali attestanti le spese sostenute (fatture, quietanze, bonifici, ricevute, etc …)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli altri aiuti “de minimis” qualora fruiti nei due anni precedenti a quello in corso
Sono detraibili al 65% gli interventi di coibentazione dell’involucro opaco che possono includere la ristrutturazione del tetto con la bonifica dell’amianto e la sostituzione con pannelli coibentanti o materiali isolanti, in quanto rientrano nel bonus per l’efficientamento energetico.
Per i condomini, invece, la quota ECOBONUS sale al 70 o all’85% (a seconda del tipo di intervento).
I consulenti Eneredil sono a disposizione per i dettagli ed approfondimenti.