Rimozione coperture in amianto: in calo le detrazioni dal 2020
La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è autorizzata quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Queste detrazioni fiscali, salvo proroghe, dal 2020 caleranno sensibilmente.
Anche la rimozione delle coperture in cemento amianto rientra nelle detrazioni fiscali (come indicato nell’art. 16-bis del Tuir), nella detrazione del 50% per i fabbricati residenziali, mentre la detrazioni del 65% tutti i fabbricati purché riscaldati e rifacendo la copertura con isolante.
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono indicati alle lettere nell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In particolare, si tratta degli interventi di:
· manutenzione ordinaria
· manutenzione straordinaria
· restauro e risanamento conservativo
· ristrutturazione edilizia.
Oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni dei condomini.
Per poter rientrare nelle detrazioni attuali è necessario che i lavori sia eseguiti entro il 31/12/2019.
Come ottenere la detrazione per lo smaltimento dell’amianto?
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente del territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità) con le seguenti informazioni:
· generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
· natura dell’intervento da realizzare
· dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità al rispetto degli obblighi posti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
· data di inizio dell’intervento di recupero
L’Azienda Usl, attraverso il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, valuterà il piano di lavoro elaborato dalla ditta specializzata incaricata della bonifica dell’amianto.
Tale azienda deve avere le caratteristiche e adottare le procedure previste dalla normativa in materia, in particolare per quanto riguarda la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Inoltre anche l luogo individuato per lo smaltimento dell’amianto deve rispettare quanto previsto dalla normativa.
Il piano va presentato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Esiste il silenzio assenso.
La comunicazione preliminare all’Ausl non va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano tale obbligo.