Fotovoltaico e Superbonus: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2022
Quali sono le tempistiche per ottenere il Superbonus 110%
Sin dalla sua prima formulazione, l’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) ha previsto che per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, laddove l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.
Un comma, questo, che ha previsto che per il fotovoltaico si potesse accedere al superbonus come intervento trainato dall’ecobonus, che dal sismabonus.
Tuttavia, i termini sembrerebbero essere scaduti seguendo ciò che il Decreto riportava.
La Legge di Bilancio 2022 al comma 5 è intervenuta riportando che:
“Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma i, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale”.
Così facendo il Governo ha eliminato il riferimento temporale (stabilito a fine 2021), che, quindi, seguirà quello dell’intervento trainante per cui si ha avuto da accesso al 110%.
Fotovoltaico: quando sottoscrivere il contratto con il Gestore dei servizi energetici (GSE)
Con la risposta n. 57 con oggetto “Superbonus – Acquisto di più unità immobiliari da impresa di costruzioni, per eventuale rivendita successiva, e momento di formalizzazione del contratto di cessione dell’energia non auto-consumata al GSE – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e articoli 67 e 68 del TUIR”, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che il contribuente interessato deve presentare un’istanza al GSE, che ha il compito di effettuare un’istruttoria per verificare l’idoneità dell’impianto fotovolatico.
A quel punto, se il Gestore Servizi Energetici ha comunicato l’accettazione dell’istanza e chi ne ha fatto richiesta è in possesso di tale documento, è possibile ottenere il Superbonus anche se il contratto non è ancora stato perfezionato.